Art. 31.
(Spese per gli organismi informativi).

      1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.

      2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CNS, e su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza.
      3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale

 

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dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti dal direttore esecutivo del DGS, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, dei responsabili degli organismi informativi;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DGS;

          c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal direttore esecutivo e dai dirigenti del DGS, salvo quanto previsto dall'articolo 29, e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso il Dipartimento stesso;

          d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 21, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;

          e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore esecutivo del DGS, dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale, rispettivamente, al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI sono altresì trasmessi al Vice Ministro delle informazioni

 

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per la sicurezza tramite il direttore esecutivo del DGS;

          f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'archivio storico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).